IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585 e, successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale e' stata istituita l'Universita' degli studi del Molise; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997 relativo alla rideterminazione dei settori scientificodisciplinari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi del Molise, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Viste le delibere del consiglio della facolta' di economia del 13 luglio 1998, del senato accademico del 16 luglio 1998 e del consiglio di amministrazione del 22 luglio 1998, relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Universita' del Molise concernenti l'istituzione e l'attivazione il Corso di laurea in scienze della formazione primaria; Vista la delibera del 19 giugno 1998 del comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 3 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 98 relativo ai "Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998; Visto il decreto rettorale n. 784 del 22 luglio 1998 con il quale e' stato istituito il centro ricerca e servizio di ateneo per la formazione "G.A. Colozza", avente il compito, tra l'altro, di supportare l'attivita' della formazione curricolare del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonche' di svolgere, in via transitoria, la funzione di organo equipollente al consiglio di facolta', con gli stessi compiti e funzioni; Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come di seguito riportato: Articolo unico Dopo l'art. 108 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione ed attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, a far data dall'anno accademico 1998/1999: "Art. 109. - L'Universita' degli studi del Molise conferisce: A) la laurea in scienze della formazione primaria. Art. 110 A) (Laurea in scienze della formazione primaria). - E' istituito presso l'Universita' degli studi del Molise il corso di laurea in scienze della formazione primaria. Detto corso afferisce al centro ricerca e servizio di ateneo per la formazione "G.A. Colozza", ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 1998, e ha la durata di quattro anni. L'obiettivo del corso di laurea in scienze della formazione primaria e' quello di sviluppare negli studenti del citato corso di laurea le attitudini e le competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola materna ed elementare. Le iscrizioni al citato corso di laurea sono programmate in conformita' alla legislazione vigente. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dalla competente struttura didattica. Costituisce titolo di ammissione per il corso di laurea in scienze della formazione primaria il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Art. 111. - Il corso di laurea si articola, di norma, in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. Il tirocinio e' attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo e' compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonche', con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali. Art. 112. - Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture dell'ateneo, e con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili. Art. 113. - Le attivita' didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore e 30 crediti. L'ordinamento si conforma ai seguenti criteri: a) Le attivita' didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attivita' di laboratorio (Area 3 - Laboratorio) e' destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea. Alle attivita' di tirocinio (Area 4 - Tirocinio), ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, e' destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea; b) Fermo restando quanto specificato nel precedente comma a), per il laboratorio ed il tirocinio, almeno il 20 per cento nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna e' relativo ad attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A del decreto ministeriale 26 maggio 1998 nel campo pedagogico, metodologicodidattico, psicologico, socioantropologico, igienicomedico, nonche' relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap (Area 1 - Formazione per la funzione docente); c) Almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo della scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo della scuola materna e' relativo ad attivita' didattiche che comprendono, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attivita' didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A del decreto ministeriale 26 maggio 1998 in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita' operative nei campi linguisticoletterario, matematicoinformatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storicogeograficosociale e dell'educazione civica, del disegno e di altre arti figurative (Area 2 - Contenuti dell'insegnamento primario); d) Almeno il 5 per cento dei crediti complessivi e' riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilita' di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere b) e c); e) Il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attivita' di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 indicate nelle precedenti lettere b) e c). Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, prevede, altresi', il conseguimento di un piu' elevato numero di crediti formativi all'area 2 della lettera c), opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnamenti di scuola elementare. Art. 114 (Percorso formativo degli insegnanti della scuola materna ed elementare). - Gli insegnamenti e le attivita' didattiche e curricolari saranno scelti nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 113. Tutti gli insegnamenti devono appartenere ai settori scientificodisciplinari individuati con decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 pubblicati nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998 e successive modificazioni. Gli insegnamenti dell'area dell'educazione artistica possono essere individuati dalla struttura didattica competente nel regolamento della medesima struttura in coerenza con le finalita' del corso di laurea e di indirizzo ed in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica, nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti. Art. 115. - Al fine del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all'allegato A del decreto ministeriale 26 maggio 1998 il ricorso alla mutuazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione e' consentito, con delibere motivate dalla competente struttura didattica, per non piu' di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea. Art. 116 (Mobilita' studenti). - E' garantita, nei limiti di cui al presente articolo e mediante l'utilizzazione di crediti gia' acquisiti, la mobilita' di studenti da e per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo di cui all'articolo precedente. a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo' conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non piu' di due semestri; b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri. Art. 117 (Attivita' didattiche aggiuntive). - Ferme restando le attivita' previste per tutti gli allievi nell'area 1 di cui alla lettera b) dell'art. 113, sono previste specifiche attivita' didattiche aggiuntive per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea puo' costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore di sostegno. Chi ha gia' conseguito la laurea nel corso puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovra' essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio. Art. 118. - Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralita' di attivita' didattiche e sono determinate in un numero non superiore a tre per semestre. La competente struttura didattica disciplina le modalita' delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attivita'. E' prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera. Art. 119 (Esame di diploma). - L'esame per il conseguimento del diploma di laurea comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attivita' del corso di laurea. La competente struttura didattica puo' disporre che la citata relazione sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attivita' didattiche non possono superare le 100 ore. Art. 120. - Nell'organizzazione delle attivita' del corso di laurea l'Universita' terra' conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Campobasso, 27 luglio 1998 Il rettore: Cannata